Cavatore e Istituto Scalfaro
Istituto Tecnico Settore Tecnologico Ercolino Scalfaro - Catanzaro
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Il Ministero stabilisce che :

le scuole pubbliche organizzino e gestiscano il proprio “Albo pretorio on line” pubblicando atti e provvedimenti amministrativi in ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza amministrativa di cui all’art. 1, della Legge n. 241 del 7/8/1990 e seguenti modifiche ed integrazioni ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e s.m.integrazioni. Tale servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione negli appositi spazi di materiale cartaceo.

Finalità

La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico essa assolva (pubblicità, notizia dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc.)

A decorrere dal termine previsto dall’art. 32, della Legge 69/2009 e successive modifiche ed integrazioni, tutti i documenti per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione assumono la pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all’ Albo Pretorio on-line.

La struttura e la disposizione dell’Albo Pretorio on line, nonché le modalità di accesso allo stesso, devono essere tali da consentire un’agevole ed integrale reperibilità e conoscenza dell’intero contenuto dei documenti pubblicati; La pubblicazione dell’albo on line è di competenza del responsabile del provvedimento, che a seguito dell’adozione del provvedimento, provvede alla verifica degli atti o delle informazioni, predisposti ai sensi del comma 2, e all’inserimento diretto del documento o dell’informazione sul CMS, indicando il termine iniziale e finale di pubblicazione.

Durante il periodo di pubblicazione sono vietate la sostituzione e/o modificazione dei contenuti oggetto di pubblicazione. In caso di errori materiali o di omissioni, la pubblicazione del documento, con atto motivato del responsabile del procedimento, deve essere annullata e ciò deve essere evidenziato sia sul documento sia nell’apposita sezione albo on line. Qualora tale documento venga sostituito con il nuovo documento corretto, il computo dei giorni di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo;

L’ Albo on line deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno. Eventuali interruzioni, determinate da cause di forza maggiore, ovvero da manutenzione dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell’Albo, comportano la sospensione del computo del tempo di pubblicazione;

La pubblicazione di atti e documenti deve avvenire in formato digitale, nel rispetto delle disposizione in tema di garanzia della conformità del contenuto dei documenti informatici oggetto di pubblicazione rispetto agli atti e provvedimenti originali;

I formati dei file idonei alla pubblicazione sono individuati in armonia con quanto stabilito dall’art. 68, comma 4 del D.lgs. 82/2005 e seguenti integrazioni e modificazioni. I formati devono garantire la visualizzazione dei documenti mediante software di dominio pubblico, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da essere intellegibili attraverso qualsiasi sistema (per esempio formato PDF).

Sono altresì individuati con le forme previste al comma precedente i formati idonei alla conservazione a lungo termine degli atti.

 

 

 

 

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